Il RICONOSCIMENTO
della Formazione in Italia
per gli Operatori
Sportivi a livello Nazionale
- Competenze giuridiche -
La formazione degli Operatori Sportivi
a livello nazionale è di competenza di
soggetti che operano in Italia con
riconoscimento giuridico in campo sportivo,
come di seguito elencato:
-
il
C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale
Italiano
-
le
Federazioni Sportive o Discipline
associate riconosciute dal C.O.N.I.
-
gli Enti
di Promozione Sportiva riconosciuti dal
C.O.N.I.
-
Le
Università tramite le Facoltà di Scienze
Motorie
Le competenze sono state confermate dal
Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242
(conosciuto come decreto Melandri di
riordino dello sport) che assegna al
C.O.N.I. a norma dell'art.11 della Legge 15
Marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il
potenziamento dello sport nazionale" e "la
promozione della massima diffusione della
pratica sportiva" nei limiti di quanto
stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616.
Lo Statuto del C.O.N.I. regolarmente
approvato dal Ministero vigilante, detta,
all'art. 26, l'ordinamento degli Enti di
Promozione Sportiva. In particolare poi,
per gli Enti di Promozione Sportiva, la
legittimazione della formazione dei tecnici,
istruttori ed altre figure similari di
operatori sportivi deriva dalle previsioni
dell'art. 2 del Regolamento "per il
riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. - Enti
di Promozione Sportiva", approvato dal
Consiglio nazionale del C.O.N.I. il
01/08/2001. |